Per garantire l’accesso ai servizi digitali da parte di tutti i cittadini, la normativa italiana prevede una serie di obblighi in materia di accessibilità per le Pubbliche Amministrazioni.
In sintesi, le PA devono:
Se non si rispettano gli obblighi sopra riportati, si risponde con le responsabilità dirigenziali e disciplinari previste dal Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, art. 21 e 55. A queste si aggiungono le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) si occupa di verificare e monitorare il livello di accessibilità degli strumenti informatici delle PA, ma un supporto può arrivare anche dagli utenti stessi.
I cittadini possono infatti segnalare al Difensore Civico per il Digitale eventuali problemi di accessibilità degli strumenti informatici delle PA, così che siano avviate immediate procedure di verifica ed eventuali sanzioni.
Il cittadino che si sente inoltre oggetto di una diversità di trattamento, ossia discriminato, può fare ricorso in sede giudiziaria, in base alla Legge 01/03/2006, n. 67.
Il riferimento per l’accessibilità digitale è la Legge 09/01/2004, n. 4, che obbliga le PA e le aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità ad avere strumenti informatici accessibili e conformi agli standard internazionali.
Con il Decreto legislativo 10/08/2018, n. 106 che modifica e aggiorna la Legge Stanca 09/01/2004, n. 4, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102, rivolta a migliorare l’accessibilità dei siti web e delle app mobili nel settore pubblico di ciascun Stato membro.
Siti web e app delle PA e delle aziende incaricate dell'esercizio di pubblici servizi devono dunque raggiungere il livello di accessibilità AA basato sugli standard internazionali WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1).
Come specificato nell’articolo 3, i soggetti destinatari della legge Stanca sono:
In attuazione della Direttiva europea, l’AgID ha emanato le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, in vigore dal 10 gennaio 2020.
Le linee guida hanno fissato scadenze molto precise per le PA:
Una delle principali novità per le amministrazioni riguarda l’obbligo di pubblicare una dichiarazione di accessibilità, in cui indicare lo stato di conformità ai requisiti di accessibilità di ciascun sito e applicazione mobile. La dichiarazione deve inoltre contenere una procedura, chiamata Meccanismo di feedback, a disposizione degli utenti che volessero segnalare ulteriori problemi di accessibilità.
Se l’amministrazione non risponde o non soddisfa le richieste, il cittadino può ricorrere a una procedura di attuazione rivolgendosi al Difensore Civico per il Digitale.
AgID è inoltre chiamata ad effettuare il Monitoraggio dei siti web e delle applicazioni mobili e a relazionare periodicamente alla Commissione europea.
Le nuove Linee guida ribadiscono anche l'obbligo annuale per le PA di pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro.
Siamo in grado di svolgere attività di consulenza e valutazione dell’accessibilità per gli strumenti informatici della Pubblica Amministrazione, nel rispetto degli obblighi previsti con la Legge Stanca 09/01/2004, n. 4 e successive modificazioni:
ed evitare così:
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